Caos IVA: 500 milioni non pagati – Intervenga l'Agenzia delle Entrate

I privilegi di cui godeva il Monopolio italiano potevano essere ceduti alla British American Tobacco quando l'ha acquistato, ma doveva essere previsto e regolamentato da norme, non grazie ad accordi sottobanco che danneggiano la Yesmoke.

Agenzia delle EntrateLa circolare 16D del 28 aprile 2006 dell'Agenzia delle Dogane è un atto di rilievo da seguire, pur non essendo una legge. In quanto circolare, chiarisce una norma esistente e regola, pertanto, sia i depositi IVA istituiti prima della pubblicazione della circolare stessa, che quelli istituiti dopo la sua divulgazione.

Nella sostanza, la circolare prevede che chi vuole essere un deposito IVA deve dare una garanzia all'Agenzia delle Dogane o ricevere dalla stessa un esonero dal darla. La Yesmoke non è interessata ad esserlo e, di conseguenza, non ha dato la garanzia e non ha ricevuto l'esonero dal darla. Quindi i suoi prodotti non sono esenti IVA come pretende invece che lo siano la Logista Italia S.p.A. che li distribuisce.

Il produttore italiano che non ha rispettato la circolare e non ha assoggettato ad IVA le vendite alla Logista dei tabacchi lavorati prodotti in Italia, ha evaso l'IVA in solido con la Logista, e devono essere sanzionati.

Sarebbe auspicabile che la BAT desse il suo contributo al fine di chiarire la questione. La BAT è titolare di deposito IVA? Ha versato la cauzione per l'esercizio del deposito IVA, o ne è stata esonerata? Fattura con IVA le vendite alla Logista dei suoi tabacchi lavorati prodotti in Italia?

Se si pretende che chi ha acquistato il Monopolio Italiano benefici dell'IVA monofase* senza che questo sia stato previsto da una norma regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, bisogna prevedere anche che chi partecipa alla filiera non ne sia danneggiato, concedendogli l'esenzione IVA sugli acquisti e un rimborso atipico** per l'IVA pregressa a credito.

La mancanza di un intervento riparatore da parte della Direzione Nazionale dell'Agenzia delle Entrate potrebbe determinare l'avvio di cause civili dei produttori italiani di tabacchi lavorati nei confronti della Logista, con decreti ingiuntivi ai quali la Logista stessa non potrebbe opporsi poiché supportati dal parere dell'Agenzia delle Entrate ottenuto dalla Yesmoke.

Bisogna trovare urgentemente una soluzione a questa anomalia che, oltre a determinare un danno rilevante alla Yesmoke, potrebbe destabilizzare l'intero settore.

*Il regime IVA cosidetto Monofase, prevede la liquidazione dell'IVA a monte della catena distributiva. L'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 76 prevedeva si che "l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in una sola volta", ma all'art. 1 prevedeva che "la legge è valida per i tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio", oggi non più esistente.

** Il rimborso atipico si applica nei casi motivati da discrepanze, da evidenti ingiustizie dovute all'applicazione di una legge parziale che ha causato un danno rilevante al contribuente

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2 Comments

  1. Non capisco scrive:

    Questa faccenda è piuttosto complicata.
    Semplificando…
    se la Yesmoke vende un pacchetto a 3,70 € quanto ricava lo stato?
    se un'altra società vende un pacchetto a 3,70 € quanto ricava lo stato?
    Presumo che lo stato ricavi la stessa cifra o mi sbaglio?

    • Yesmoke scrive:

      Hai ragione, la faccenda, più che complicata, è per gli addetti ai lavori. Lo Stato ricava la stessa cifra da un pacchetto di Yesmoke e un pacchetto di un'altra marca. Il problema riguarda i produttori e le società distributrici di sigarette, non le tabaccherie e il consumatore finale.

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