IVA sui tabacchi
Una società privata si sostituisce allo Stato e scopre l'ennesima infrazione all'italiana, da «Guinness dei Records».
Secondo quanto sostenuto da Yesmoke, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) non avendo correttamente regolamentato la privatizzazione del settore della distribuzione dei tabacchi lavorati, ha determinato violazioni delle più elementari regole fiscali.
La vicenda
Il 27 agosto 2009 Yesmoke ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate del Piemonte con il quale chiedeva se doveva assoggettare ad IVA le cessioni al distributore Logista dei tabacchi lavorati da lei prodotti in Italia.
La Logista, infatti, sostenendo che tali cessioni non dovevavo essere assoggettate ad IVA, avrebbe determinato la più grossa evasione IVA mai avuta in Italia.
Tutti i fornitori di tabacchi lavorati prodotti in Italia, seguendo le istruzioni di Logista, non avevano assoggettato ad IVA le cessioni dei loro prodotti, mentre avrebbero dovuto farlo poiché, in quanto società private e non pubbliche, come titolari di un numero di accisa sono solo depositi per le accise e non depositi IVA, e sono pertanto soggetti al regime IVA ordinario.
La circolare 16D del 28 aprile 2006 dell'Agenzia delle Dogane che regola questa materia e sulla quale si é basato l'interpello della Yesmoke, è un atto di rilievo da seguire, pur non essendo una legge. In quanto circolare, chiarisce una norma esistente e regola, pertanto, sia i depositi IVA istituiti prima della pubblicazione della circolare stessa, che quelli istituiti dopo la sua divulgazione.
L'Agenzia delle Entrate del Piemonte ha esaminato la questione ed ha condiviso quando da Yesmoke sostenuto. Ma Logista Italia S.p.A. non ha accettato il parere dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte e si é rivolta alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate per cercare di fare modificare il parere.
La storia italiana del settore dei tabacchi lavorati ha effettivamente dimostrato che fino ad oggi una multinazionale può riuscire a fare cancellare evasioni fiscali miliardarie.
L'«Inciucio»
Su interpello della Manifattura Sigaro Toscano, della B.A.T. e della Logista, la Direzione Nazionale dell'Agenzia delle Entrate ha ribaltato il parere dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte, riconoscendo allo straniero Logista i privilegi di cui godeva il Monopolio, e condannando i produttori italiani.
Il 15 marzo 2010 la Direzione Nazionale dell'Agenzie delle Entrate ha ribaltato il precedente parere dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte, e con una condotta asservita totalmente alle esigenze delle multinazionali del tabacco, ha salvato la Logista S.p.A. da un giusto fallimento, riconoscendole privilegi superiori a quelli che erano riconosciuti ai Monopoli di Stato.
Il Monopolio, soggetto che benificiava del regime di «IVA monofase», non esiste più. La legge n. 76 del 7 marzo 1985 è chiara, e l'Agenzia delle Entrate del Piemonte aveva chiarito ogni dubbio. Non c'era bisogno che si muovesse la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate per interpretarla: «La legge è valida per i tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
I produttori stranieri si sono impossessati del mercato italiano grazie a privatizzazioni fatte da incompetenti, e in questa occasione hanno dimostrato di avere la forza per dettare le regole.
Yesmoke ricorre alla Corte di Giustizia europea
Yesmoke ricorre alla Corte di Giustizia, essendo state violate le più elementari norme, e il nostro paese incorrerà in una scontata condanna in sede europea.
Approfondimenti
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- Istanza della Manifattura Sigaro Toscano del 9 novembre 2009
- Allegati all'istanza della Manifattura Sigaro Toscano del 9 novembre 2009
- Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE N. 21/E all'istanza della Manifattura Sigaro Toscano del 9 novembre 2009
- Istanza dell'Ente Tabacchi Italiani del 10 settembre 2002
- Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE all'istanza Ente Tabacchi Italiani del 10 settembre 2002
- Istanza della Etinera del 13 novembre 2002
- Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE all'istanza Etinera del 13 novembre 2002
- Interpello della Yesmoke all'Agenzia delle Entrate del 27 agosto 2009
- Parere dell'Agenzia delle Entrate all'interpello della Yesmoke del 27 agosto 2009
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331
- Circolare 16D del 28 aprile 2006
- Chiarimenti Circolare 16D del 28 aprile 2006
- Legge 7 marzo 1985, n. 76
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